1. È istituita l'Area delle informazioni per la sicurezza estera (AE) per difendere,
a) le esigenze connesse con impegni derivanti dalle alleanze internazionali;
b) l'attività di cooperazione in campo militare nell'ambito degli organismi internazionali;
c) la pianificazione e l'attività operativa militare;
d) la valutazione delle minacce all'equilibrio economico-finanziario regionale, locale, settoriale derivanti dall'instabilità valutaria e monetaria sui mercati dei beni e dei servizi nonché delle minacce all'ordine economico internazionale derivanti dagli sviluppi destabilizzanti nei settori strategici;
e) la valutazione delle minacce derivanti dai flussi migratori;
f) la valutazione delle minacce derivanti dai traffici di materiali utilizzabili per armi nucleari, batteriologiche e chimiche.