Art. 12.
(Area delle informazioni per la sicurezza estera).

      1. È istituita l'Area delle informazioni per la sicurezza estera (AE) per difendere,

 

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in cooperazione con l'AI, secondo le disposizioni della presente legge, l'indipendenza e l'integrità della Repubblica da ogni pericolo, minaccia o aggressione provenienti dall'esterno.
      2. Ai fini indicati nel comma 1, l'AE svolge, in particolare, attività di ricerca informativa all'estero soprattutto nelle aree sensibili agli interessi nazionali, a tutela dei cittadini italiani, delle rappresentanze e aziende italiane fornendo supporto informativo nei confronti degli organi di Governo e delle Forze armate per:

          a) le esigenze connesse con impegni derivanti dalle alleanze internazionali;

          b) l'attività di cooperazione in campo militare nell'ambito degli organismi internazionali;

          c) la pianificazione e l'attività operativa militare;

          d) la valutazione delle minacce all'equilibrio economico-finanziario regionale, locale, settoriale derivanti dall'instabilità valutaria e monetaria sui mercati dei beni e dei servizi nonché delle minacce all'ordine economico internazionale derivanti dagli sviluppi destabilizzanti nei settori strategici;

          e) la valutazione delle minacce derivanti dai flussi migratori;

          f) la valutazione delle minacce derivanti dai traffici di materiali utilizzabili per armi nucleari, batteriologiche e chimiche.